LEGGE PER IL
RINNOVAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
7 Aprile 1933
Articolo 1
1) Per rinnovare l'amministrazione pubblica e semplificarne la gestione, gli
impiegati pubblici, secondo le seguenti disposizioni, potranno essere licenziati
anche qualora vi siano norme contrarie nella legislazione vigente.
2) Ai fini dell'applicabilità di questa legge sono considerati impiegati
pubblici:
A. Funzionari diretti ed indiretti del Reich.
B. Funzionari diretti ed indiretti dei Länder.
C. Funzionari delle Amministrazioni e delle Federazioni Locali.
D. Funzionari delle Corporazioni Pubbliche, delle Istituzioni e delle imprese
equivalenti.
Le disposizioni si applicano anche agli impiegati dell'Assicurazione Sociale che
abbiano lo status di dipendenti pubblici.
Articolo 2
1) Gli impiegati pubblici entrati in servizio dal 9 novembre 1918 senza
possedere i necessari requisiti, come il grado di istruzione o altre qualifiche
richieste, saranno licenziati. Agli impiegati pubblici licenziati verrà comunque
corrisposto il salario per i tre mesi successivi al licenziamento.
2) Tutti questi soggetti non potranno reclamare alcun tipo di pensione o godere
di eventuali benefici di legge acquisiti precedentemente, né potranno conservare
alcun titolo o grado, o indossare uniformi o decorazioni.
Articolo 3
1) Gli impiegati pubblici che non sono di discendenza ariana verranno pensionati
e qualora siano pubblici ufficiali onorari, verranno privati del loro status.
2) Il paragrafo 1. di questo Articolo 3 non si applica agli impiegati pubblici
in carica dal 1° Agosto 1914 che durante la Grande Guerra abbiano combattuto al
fronte per il Reich tedesco o per i suoi Alleati, o i cui genitori o figli siano
caduti nella Grande Guerra. Ulteriori eccezioni possono essere consentite dal
Ministro degli Interni del Reich di concerto con il Ministro della Funzione
Pubblica interessata o con le più alte cariche dello Stato connesse
all'Amministrazione presso cui l'impiegato pubblico presta servizio.
Articolo 4
Gli impiegati pubblici le cui precedenti attività politiche non diano la
certezza che essi siano in grado di dedicare tutte le loro forze al bene dello
Stato Nazionale, potranno essere licenziati dal servizio.
Il Cancelliere del Reich: Adolf Hitler,
Il Ministro del Reich per gli Interni: Wilhelm Frick,
Il Ministro delle Finanze: Graf Schwerin von Krosik.
|