LEGGE PER LA PROTEZIONE DEI CARATTERI EREDITARI
AL FINE DI MIGLIORARE LA RAZZA ARIANA TEDESCA
14 Luglio 1933
Articolo I.
1. Chiunque sia affetto da malattie ereditarie potrà essere sterilizzato
chirurgicamente se a giudizio della scienza medica, sia prevedibile che la sua
progenie possa presentare gravi difetti fisici o mentali.
2. Ai sensi di questa legge, viene considerato affetto da malattie ereditarie
chiunque presenti una delle seguenti patologie:
a. Frenastenia congenita
b. Schizofrenia
c. Depressione maniacale
d. Epilessia congenita
e. Ballo di San Vito ereditario (Corea di Huntington)
f. Cecità ereditaria
g. Sordità ereditaria
h. Gravi malformazioni ereditarie
3. Potrà inoltre essere sterilizzato anche chi risulti affetto da alcolismo
cronico.
Articolo II.
1. Chiunque può richiedere di essere sterilizzato. Qualora il richiedente sia
incapace o sotto tutela per problemi di salute mentale oppure perchè non ha
ancora compiuto il 18° anno di età, la richiesta potrà essere presentata dal
proprio tutore. Negli altri casi ove vi sia una limitata capacità, la richiesta
dovrà essere approvata dal rappresentante legale. Se la persona è maggiorenne,
ma è assistita da un'infermiera, è richiesto il consenso di quest'ultima.
2. La richiesta dovrà essere accompagnata da un certificato redatto da un
cittadino autorizzato dal Reich Tedesco attestante che la persona da
sterilizzare sia stata informata della natura e delle conseguenze della
sterilizzazione.
3. La richiesta di sterilizzazione potrà essere revocata.
Articolo III.
La sterilizzazione potrà essere prescritta anche da:
1. un ufficiale medico
2. un funzionario che presti servizio in un ospedale, in un sanatorio o in una
prigione.
Articolo IV.
La richiesta di sterilizzazione dovrà essere presentata per iscritto all'Ufficio
della Corte per la Sanità Ereditaria oppure redatta da un funzionario
dell'Ufficio stesso. La richiesta dovrà essere certificata da una prescrizione
medica o autenticata in altro modo. L'Ufficio della Corte dovrà notificare
l'avvenuta presentazione della richiesta all'Ufficiale medico che ha prescritto
la sterilizzazione.
Articolo VII.
Le procedure della Corte per la Sanità Ereditaria sono segrete.
Articolo X.
La Suprema Corte dell'Assicurazione della Sanità mantiene la propria
giurisdizione finale.
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