PRIMO DECRETO SUPPLEMENTARE ALLA
LEGGE SULLA CITTADINANZA TEDESCA
15 Settembre 1935
In base all'Articolo III della Legge sulla Cittadinanza
del Reich del 15 Settembre 1935, si decreta quanto segue:
Articolo I
1. Sino a quando non verranno emanate ulteriori norme riguardanti i certificati
di cittadinanza, tutti i cittadini di sangue tedesco o affine che alla data di
entrata in vigore della Legge sulla Cittadinanza siano in possesso del diritto
di voto per eleggere i parlamentari al Reichstag, sono considerati, per il
momento, cittadini del Reich. Lo stesso vale per coloro ai quali il Ministro
degli Interni del Reich, di concerto con il Vice Führer, abbia già concesso la
cittadinanza.
2. Il Ministro degli Interni del Reich, di concerto con il Vice Führer, può
revocare la cittadinanza concessa.
Articolo II
1. Le norme di cui all'Articolo I si applicano anche a coloro che sono di sangue
misto giudeo.
2. Un individuo di sangue misto giudeo è colui che discende da uno o due nonni
che siano razzialmente interamente ebrei, a meno che egli non sia un Ebreo ai
sensi di quanto disposto dal Paragrafo 2 dell'Articolo V. Per nonni interamente
Ebrei si intendono coloro che appartengono alla comunità religiosa ebraica.
Articolo III
Solo i cittadini del Reich che godono dei pieni diritti politici, possono
esercitare il diritto di voto e avere il diritto a ricoprire cariche pubbliche.
Durante il periodo di transizione, Il Ministro dell'Interno del Reich, o
qualsiasi altro ufficio da lui autorizzato, potrà stabilire eccezioni ai fini
dell'assunzione di incarichi pubblici. Tali misure non si applicano alle
Organizzazioni Religiose.
Articolo IV
1. Un ebreo non può essere cittadino del Reich. Egli non può esercitare il
diritto di voto e non può ricoprire cariche pubbliche.
2. I dipendenti pubblici ebrei saranno pensionati dal 31 Dicembre 1935. Qualora
tali dipendenti abbiano prestato servizio al fronte nell'esercito tedesco o
negli eserciti alleati della Germania durante la Guerra Mondiale, essi
riceveranno fino al raggiungimento dei limiti di età, l'intero ultimo salario
percepito in base al quale la loro pensione sarebbe stata calcolata. Essi non
avranno tuttavia diritto a promozioni derivanti dalla loro anzianità di
servizio. Al raggiungimento dei limiti di età, riceveranno la pensione calcolata
in base all'ultimo stipendio percepito.
3. Queste disposizioni non riguardano le organizzazioni religiose.
4. Le norme concernenti il servizio degli insegnanti nelle scuole pubbliche
Giudaiche rimarranno immutate fino all'emanazione di nuove leggi riguardanti il
sistema scolastico Giudaico.
Articolo V
1. Si considera ebreo chiunque discenda da almeno tre nonni di razza ebrea.
2. Si considera ebreo anche chi discende da due nonni interamente ebrei,
qualora:
a) sia membro della comunità ebraica al momento dell'entrata in vigore della
presente legge o vi aderisca successivamente.
b) contragga matrimonio con persona ebrea al momento dell'emanazione della
presente legge o successivamente,
c) nasca dal matrimonio con persona ebrea, considerata tale ai sensi di quanto
stabilito al Paragrafo 1, che sia stato contratto dopo l'entrata in vigore della
Legge per la Protezione del Sangue e dell'Onore Tedesco del 15 Settembre 1935.
d) sia il frutto di una relazione extra-coniugale con una persona ebrea,
considerata tale ai sensi di quanto stabilito nel Paragrafo 1 e nasca dopo il 31
luglio 1936.
Articolo VI
1. Al fine di stabilire la purezza del sangue Tedesco, le leggi del Reichstag o
i decreti emanati dal Partito Nazionalsocialista potranno contemplare ulteriori
requisiti rispetto a quelli stabiliti dall'Articolo V, ma non potranno
modificare questi ultimi.
2. Ogni ulteriore requisito atto a determinare la purezza del sangue, che non
sia contemplato dall'Articolo V, può essere stabilito soltanto previa
autorizzazione del Ministro degli Interni del Reich e del Vice Führer.
Articolo VII
Il Führer e Cancelliere del Reich può concedere esenzioni dalle norme stabilite
dalla presente legge.
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