LEGGE PER LA
PROTEZIONE DEL SANGUE E DELL'ONORE TEDESCO
15 Settembre 1935
Il Reichstag fermamente convinto che la purezza del
sangue tedesco sia essenziale per il futuro del popolo tedesco e ispirato dalla
inflessibile volontà di salvaguardare il futuro della nazione Germanica, ha
unanimemente deciso l'emanazione della seguente legge:
Articolo I
1. I matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibiti. I
matrimoni contratti in violazione della presente legge sono nulli anche se per
eludere questa legge venissero contratti all'estero.
2. Le procedure legali per l'annullamento possono essere iniziate soltanto dalla
Procura di Stato.
Articolo II
Le relazioni extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini
sono proibite.
Articolo III
Agli ebrei non è consentito impiegare come domestiche donne di sangue tedesco o
affini di età inferiore ai 45 anni.
Articolo IV
1. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori.
2. Agli ebrei è consentita l'esposizione dei colori giudaici. L'esercizio di
questo diritto è tutelato dallo Stato.
Articolo V
1. Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo I sarà condannato ai lavori
forzati.
2. Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo II sarà condannato al
carcere o ai lavori forzati.
3. Chiunque violi i divieti previsti dall'Articolo III e dall'Articolo IV sarà
punito con un anno di carcere o con una ammenda, oppure con entrambe le
sanzioni.
Articolo VI
Il Ministro degli Interni del Reich, in accordo con il Vice Führer e il Ministro
della Giustizia del Reich, emaneranno i regolamenti e le procedure
amministrative necessarie per l'applicazione della legge.
Articolo VII
La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione ad
eccezione dell'Articolo III che avrà effetto entro e non oltre il 1° Gennaio
1936.
Il Fuehrer e Cancelliere del Reich: Adolph Hitler
Il Ministro degli Interni del Reich: Wilhelm Frick
Il Ministro della Giustizia del Reich: Dr. Gürtner
Il Vice Fuehrer: Rudolf Hess
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