LEGGE SUL
PASSAPORTO DEGLI EBREI
5 Ottobre 1938
In base alla Legge sul Passaporto e
sull'identificazione delle persone da parte della Polizia, varata il 11 Maggio
1934 (Reichsgesetzblatt I, Pagina 589), di concerto con il Ministro della
Giustizia del Reich, si ordina quanto segue:
Articolo 1
(1) Il passaporto tedesco di tutti gli Ebrei (considerati tali ai sensi del
primo Decreto Supplementare alla Legge sulla Cittadinanza, emanato il 14
Novembre 1935) residenti nel territorio del Reich, non è più considerato valido.
(2) Entro 2 settimane dalla data in cui la presente legge entrerà in vigore, i
titolari di passaporto specificati al comma (1) di questo Articolo hanno
l'obbligo di consegnare il documento alle Autorità Tedesche del distretto in cui
hanno la propria permanente residenza o dove temporaneamente soggiornano. Per
gli Ebrei che al momento dell'entrata in vigore di questa legge si trovino
all'estero, il periodo suddetto di 2 settimane inizierà dal giorno in cui
faranno rientro nel Reich.
(3) I passaporti non più validi per l'espatrio riacquisteranno validità quando
saranno contrassegnati con il marchio stabilito dal Ministro dell'Interno del
Reich attestante che il titolare è Ebreo.
Articolo 2
Chiunque, negligentemente o intenzionalmente, non ottemperi agli obblighi
prescritti dall'Articolo 1 comma (2), sarà punito con il carcere o con una
ammenda di 150 Marchi oppure con entrambe le sanzioni.
Articolo 3
La legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Berlino, 5 Ottobre 1938
Firmata dal Dr. Best, per ordine del Ministro dell'Interno del Reich, Frick
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