PROVVEDIMENTI
NEI CONFRONTI DEGLI EBREI STRANIERI
7 Settembre 1938
Vittorio
Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di
provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario
di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo 1
Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge
è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel Regno, in Libia e
nei Possedimenti dell'Egeo.
Articolo 2
Agli effetti del presente decreto-legge è considerato
ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli
professi religione diversa da quella ebraica.
Articolo 3
Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte
a stranieri ebrei posteriormente al 1 gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto
revocate.
Articolo 4
Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del
presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti
dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1
gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei
Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine
suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle
leggi di P.S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.
Articolo 5
Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione
del presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del
Ministro per l'interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente
interessati.
Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via
giurisdizionale. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la
conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato
a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938-Anno XVI
Vittorio Emanuele
Mussolini
Visto il Guardasigilli: Solmi
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