PROVVEDIMENTI
PER LA DIFESA DELLA
RAZZA NELLA SCUOLA FASCISTA
5 Settembre 1938
Vittorio
Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV,
n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa
della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione
nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
Articolo 1
All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o
parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui
studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di
razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso
anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all'assistentato
universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.
Articolo 2
Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi
sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza
ebraica.
Articolo 3
A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti
di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente
art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale
insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti
universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i
liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera
docenza.
Articolo 4
I membri di razza ebraica delle Accademie, degli
Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far
parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Articolo 5
In deroga al precedente art. 2 potranno in via
transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza
ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni
accademici.
Articolo 6
Agli effetti del presente decreto-legge è considerato
di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche
se egli professi religione diversa da quella ebraica.
Articolo 7
Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato
al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione
nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto
nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
Vittorio Emanuele
Mussolini, Bottai, Di Revel
Visto il Guardasigilli: Solmi
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