DISPOSIZIONI
IN MATERIA TESTAMENTARIA NONCHE' SULLA
DISCIPLINA DEI COGNOMI NEI CONFRONTI
DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA
13 Luglio 1939
Vittorio
Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a
mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo 1
È nulla la condizione che subordina il conseguimento di
un'eredità o di un legato alla appartenenza del beneficato alla religione
israelitica o che priva questi dell'eredità o del legato nel caso di abbandono
della religione medesima. Questa disposizione non si applica ai nati da genitori
appartenenti entrambi alla razza ebraica.
La predetta nullità ha effetto anche nei riguardi delle successioni aperte prima
dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia ancora
intervenuta convenzione o sentenza definitiva in ordine alla decadenza
dell'erede o del legatario.
Articolo 2
I cittadini appartenenti alla razza ebraica non
discriminati ai termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,
n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, che avessero mutato
il proprio cognome in altro che non riveli l'origine ebraica, debbono riprendere
l'originario cognome ebraico. Tali cambiamenti possono essere disposti anche
d'ufficio.
Articolo 3
I cittadini italiani nati da padre ebreo e da madre non
appartenente alla razza ebraica, che ai termini dell'art. 8, ultimo comma, del
R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, non sono considerati di razza
ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario
della madre.
Articolo 4
I cittadini italiani non appartenenti alla razza
ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta
razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome.
Articolo 5
I cambiamenti di cognome, previsti dagli articoli 2, 3,
e 4, sono disposti dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per la
grazia e la giustizia, prescindendo dalla procedura stabilita dal R. decreto 15
novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile e con esenzione, in
ogni caso, dalla tassa di concessione governativa.
I provvedimenti adottati nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono pubblicati
per estratto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio annunzi della
provincia di residenza del richiedente; contro di essi è ammessa opposizione, da
chiunque vi abbia interesse, nel termine di trenta giorni dalla data dell'ultima
pubblicazione.
Sull'opposizione decide il Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro
per la grazia e la giustizia, con provvedimento insindacabile.
Se non è stata proposta opposizione nel termine anzidetto, ovvero se
l'opposizione è stata respinta, il provvedimento è annotato nei registri dello
stato civile e della popolazione.
Articolo 6
La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII
Vittorio Emanuele
Mussolini, Solmi, Di Revel
Visto il Guardasigilli: Grandi
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