DECRETO DI
POLIZIA RELATIVO AL
MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EBREI
1° Settembre 1941
Articolo 1
1. Agli Ebrei (vedi Articolo 5 del Primo Decreto Supplementare alla Legge sulla
Cittadinanza Tedesca del 14 Novembre 1935) di età superiore ai sei anni, è
proibito mostrarsi in pubblico senza il simbolo giudeo della Stella di Davide.
2. Tale simbolo è rappresentato da una stella a sei punte di stoffa gialla
bordata di nero, di formato equivalente al palmo di una mano. In essa deve
essere inscritta, a caratteri neri, la parola "GIUDEO". La stella deve essere
cucita sul lato sinistro del petto degli abiti in modo ben visibile.
Articolo 2
1. Agli Ebrei è proibito:
(a) uscire dall'area in cui risiedono senza un permesso scritto rilasciato dalla
Polizia locale.
(b) indossare medaglie, decorazioni, o altre mostrine.
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