DECRETO SUL
RAZIONAMENTO ALIMENTARE PER GLI EBREI
18 Settembre 1942
Il Ministro del Reich per
l'Alimentazione e l'Agricoltura
Berlino W 8, Wilhelmstrasse 72
Ai Governatori di Stato per l'Alimentazione e ai
Presidenti degli Uffici Provinciali per l'Alimentazione della Prussia, ad
eccezione dei territori dell'Est non incorporati nell'Alta Slesia.
Per conoscenza ai Presidenti di Distretto (Regierungspraesidenten).
Oggetto: Razioni alimentari per gli ebrei.
1. Razioni
A partire dal 19 ottobre 1942, gli ebrei non potranno più ricevere i seguenti
generi alimentari:
Carne, prodotti derivati della carne, uova, derivati del grano (dolci, pane
bianco, panini, fecola di grano, ecc), latte fresco intero, latte fresco
scremato e tutti quei cibi che saranno distribuiti non in base alle carte
annonarie distribuite nel Reich ma in base a certificati locali di distribuzione
o attraverso provvedimenti speciali emanati dagli Uffici dell'Alimentazione
locali.
I bambini e i ragazzi ebrei sino ai 10 anni di età riceveranno la razione di
pane uguale a quella dei normali consumatori. I bambini ebrei fino ai 6 anni
d'età riceveranno la razione di grassi assegnata al normale consumatore ma senza
sostituti del miele e senza cacao in polvere. I ragazzi di età compresa dai 6 ai
14 anni non riceveranno il supplemento di marmellata distribuito alla
corrispondente fascia. I bambini ebrei sino ai 6 anni riceveranno mezzo litro di
latte fresco scremato al giorno.
Conseguentemente non dovranno più essere rilasciate agli ebrei tessere e
certificati locali di prelevamento per carne, uova o latte. I bambini e i
ragazzi ebrei sino ai 10 anni di età riceveranno le tessere per il pane e quelli
sino ai 6 anni le tessere per i grassi identiche a quelle dei normali
consumatori. Le tessere per il pane rilasciate agli ebrei dovranno consentire il
prelevamento soltanto di prodotti confezionati a base di segale. I bambini ebrei
sotto i 6 anni di età riceveranno un certificato di prelevamento per il latte
fresco scremato. Su di esso dovrà essere annotata la frase "Buono per mezzo
litro giornaliero".
2 . Regolamentazione per gli infermi
Le regole per la distribuzione alimentare agli ammalati alle persone inferme,
alle partorienti e alle donne in allattamento non si applicano agli ebrei. Le
norme stabilite dal presente decreto si applicano anche agli ebrei ricoverati
negli ospedali.
3 . Distribuzioni speciali
Gli ebrei sono esclusi da qualsiasi distribuzione speciale.
4. Cambio di tessere annonarie con buoni per viaggi o per ristoranti
Il cambio di tessere annonarie con biglietti di viaggio e buoni pasto per
ristoranti può essere consentito agli ebrei soltanto in casi urgenti ed
eccezionali.
5. Cibo non compreso nel razionamento
Per l'acquisto di generi alimentari non razionati, gli ebrei non saranno
soggetti a restrizioni sino a quando tali generi saranno disponibili in quantità
sufficiente per la popolazione ariana. I generi alimentari non compresi nel
razionamento che vengono distribuiti di tanto in tanto e in quantità limitate,
come ortaggi, aringhe, pasta di pesce, etc. non dovranno essere distribuite agli
ebrei. Gli Uffici dell'Alimentazione sono autorizzati a permettere agli ebrei
l'acquisto di rape, foglie di cavolo, etc.
6. Timbrature delle tessere annonarie.
Le tessere annonarie rilasciate agli ebrei dovranno essere sovrastampate
diagonalmente (cioè sopra ciascun buono) con la scritta continua della parola
"giudeo". A questo scopo dovrà essere scelto un colore che contrasti con il
colore di base della tessera annonaria. Non è necessario quindi l'annullamento
di questi buoni prima del rilascio delle tessere.
7. Orari speciali di acquisto per gli ebrei.
Per evitare inconvenienti nell'approvvigionamento alla popolazione ariana si
raccomanda alle Autorità preposte all'alimentazione di stabilire orari speciali
per gli acquisti da parte degli ebrei.
8. Pacchi dono indirizzati ad ebrei.
Gli Uffici dell'Alimentazione dovranno registrare per intero sulle tessere
annonarie degli ebrei i generi alimentari contenuti nei pacchi dono loro
indirizzati. Qualora si trattasse di prodotti sottoposti a razionamento, ma non
regolarmente distribuiti (come caffè, cacao, the, etc.), l'intero pacco o ciò
che a causa della ritardata registrazione del pacco stesso non sia stato ancora
utilizzato, dovrà essere messo a disposizione dei grandi consumatori come gli
ospedali o scaricato dalle razioni degli ebrei. Nel decreto del 29 Aprile 1941,
di cui si acclude copia, il Ministro delle Finanze ha incaricato gli Uffici
della Dogana di redigere rapporti settimanali da inviarsi all' Ufficio
dell'Alimentazione competente per territorio. In tali rapporti dovrà essere
annotata la quantità e la tipologia dei pacchi in arrivo quando sia certo o si
sospetti che il destinatario sia ebreo. Nel caso in cui il rapporto dell'Ufficio
Doganale giunga all'Ufficio dell'Alimentazione con un ritardo tale che il cibo
contenuto nei pacchi dono sia stato già interamente consumato, questo dovrà
essere comunque detratto dalle razioni spettanti agli ebrei. Nel caso in cui gli
uffici della Polizia di Stato siano informati dell'arrivo di pacchi alimentari
provenienti dall'estero e indirizzati ad ebrei, dovranno sequestrarli e metterli
a disposizione degli Uffici dell'Alimentazione.
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